1. Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 2 dell’art. 32 della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007, da 20 componenti così ripartiti:
a) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell’ATC;
b) da 6 rappresentanti delle Associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC, iscritti alle stesse e all’ATC;
c) da 4 rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l’ATC, iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l’ATC;
d) da 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l’ATC.
2. La durata del mandato del Consiglio direttivo è di 5 anni dalla data di nomina da parte della Provincia.
3. Il Consiglio direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all’insediamento del nuovo Consiglio e provvedendo altresì agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
4. I singoli componenti del Consiglio possono essere rinominati in più mandati.
5. I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dei dodici mesi;
c) siano stati condannati per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
d) non siano più iscritti all’Associazione che li ha designati.
6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, il Presidente dell’ATC ne da immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore sulla base dell’elenco dei designati dall’Associazione a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.
7. Nell’ipotesi in cui vengano esauriti gli elenchi dei designati il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato sempre che sia presente un numero di componenti pari alla maggioranza relativa della totalità del Consiglio.
8. I componenti del Consiglio direttivo che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
9. Il Consiglio direttivo, entro 30 giorni dall’insediamento, nomina il Presidente; entro 60 giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.
10. Il Consiglio direttivo nomina inoltre tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che lo rappresenti ed eserciti le funzioni in caso di impedimento del Presidente effettivo.
Nell’ipotesi di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente, assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
11. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio preventivo almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Tali proposte entro 40 giorni saranno sottoposte all’Assemblea per l’approvazione. A seguito dell’approvazione si provvede alla trasmissione alla Provincia.
12. Il Consiglio direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l’opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Consiglio direttivo sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.
13. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione occorre che siano presenti almeno 5 Consiglieri. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
14. Il Consiglio direttivo decide in ordine all’assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza.
15. Il Consiglio direttivo aderisce alle strutture di Coordinamento tecnico amministrativo composte da tutti gli ATC presenti sul territorio provinciale.
16. Il Consiglio direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell’ATC, le sue finalità, garantisce l’informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
17. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/1992, dalla L.R. 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007 e dal vigente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio direttivo in particolare
a) stabilisce:
– l’entità del contributo annuo alla gestione dell’ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI e alla gestione dell’ATC sentito il parere conforme dell’Assemblea;
– l’entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell’art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007), nonché all’entità dei danni risarciti;
– l’entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell’ATC di appartenenza (comma 4 dell’art 36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007).
b) Sentito il parere conforme dell’Assemblea può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;
c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
d) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consente il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell’ATC, individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all’art. 62 comma 1 lettera e) della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
e) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell’art. 13 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
f) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell’ATC ed intraprende azioni per l’incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
g) propone l’istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
h) aderisce alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell’art. 23 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell’art.59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l’incremento delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l’impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l’istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno, sentita l’Assemblea;
m) delibera in ordine all’accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e tramite l’utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;
n) individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell’art.35 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07;
o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell’ATC;
p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;
q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell’ATC di appartenenza;
r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
s) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell’ATC;
t) adotta tutte le prescrizioni e predispone e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;
u) può richiedere l’iscrizione dell’ATC alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 17 della LR 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell’Assemblea;
v) sottopone all’Assemblea per l’approvazione i regolamenti predisposti sull’attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità.
18. Il Consiglio direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscano ad altri organi e può delegare ai propri componenti l’esecuzione di specifiche attività.